La Nota Verbale, depositata in questi giorni dal Vaticano e fatta recapitare all’ambasciata italiana, che riguarda la legge Zan ha aperto molte polemiche tra il mondo cattolico e il mondo laico, in particolare riguardo la violazione del cosiddetto Concordato.Il decreto Zan che contrasta i reati di razzismo e prevede il carcere da uno ai quattro anni per chi istiga alla violenza omofobica, intervenendo sull’articolo 604 bis del codice penale, secondo la nota vaticana “in alcuni contenuti” violerebbe l’accordo di revisione del Concordato riducendo la libertà garantita alla chiesa cattolica all’art 2 commi 1 e 2. La richiesta della Santa Sede sarebbe quella, non di bloccare il decreto Zan, ma di provare a rimodulare alcuni termini non chiari come il concetto di “discriminazione“, e “cosa è reato e cosa no”, termini che potrebbero, per questo, generare difficoltà e creare gravi errori interpretativi che si muovono in ambito di rilevanza penale. La Chiesa tiene ad affermare, come precisato dal segretario di Stato Vaticano cardinale Parolin, che è contro ogni forma di odio o intolleranza verso le persone a motivo dell’orientamento sessuale, del credo religioso o appartenenze etniche. Ciò che per la Chiesa è fondamentale è il libero esercizio della pastorale educativa e sociale nelle parrocchie, nelle scuole e nelle facoltà teologiche.

Vediamo di fare chiarezza su alcuni termini che in questi giorni sono stati oggetto di dibattiti, soprattutto nei social, poiché, come sempre avviene in questi casi, non tutti ne conoscono il vero significato.

Il Concordato e i Patti Lateranensi. I Patti Lateranensi – firmati l’11 febbraio 1929 dal cardinale Gasparri, segretario di Stato Vaticano, e da Mussolini – risolvono un conflitto che si era generato tra lo Stato e la Chiesa dando vita allo Stato della Città del Vaticano, così come oggi lo conosciamo. Prima che venissero firmati, tra Stato e Chiesa non esisteva alcun rapporto. Il papa si considerava un “prigioniero politico” di Casa Savoia, la famiglia reale d’Italia che, nel corso del Risorgimento, aveva invaso per due volte i territori dello Stato della Chiesa, un tempo esteso a tutto il Centro Italia, fino a ridurlo alla sola città di Roma.

I Patti Lateranensi sono costituiti da tre atti: 1 Il trattato lateranense detto internazionale che chiudeva la cosiddetta questione romana con esso; la Santa Sede riconobbe l’Italia come Stato ufficiale e in cambio ottenne la sovranità sullo Stato della Città del Vaticano.2 Il cosiddetto Concordato lateranense che detta le regole tra lo stato e la chiesa italiana 3 La convenzione finanziaria con la quale l’Italia diede un’indennità in denaro al Papa come risarcimento per la perdita dello Stato Pontificio.

Il Concordato è il documento ufficiale che regola il rapporto fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, aggiornato per l’ultima volta nel 1984, ed è la parte più importante dei Patti.Esso ridusse sensibilmente il carattere laico dello Stato, stabilendo, per esempio, la validità civile del matrimonio religioso, l’impegno a impartire l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato, la negazione dei pieni diritti civili ai sacerdoti.La Chiesa con il concordato ottenne una posizione di privilegio nei rapporti con lo Stato Italiano, rafforzando notevolmente la sua presenza nella società.La religione cattolica, venne così’ confermata come la sola religione dello Stato, la persona del papa viene dichiarata sacra e inviolabile, e al patrimonio immobiliare della Santa Sede vengono concesse numerose esenzioni soprattutto fiscali.La conciliazione tra la Chiesa e lo Stato fu accolta anche dalla Costituzione repubblicana che all’art. 7 dichiara: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».

Il 18 febbraio del 1984 il cardinale Agostino Casaroli, in rappresentanza della Santa Sede, e il presidente del Consiglio italiano Bettino Craxi siglano a Villa Madama un accordo per la revisione di alcuni aspetti del Concordato. Da quel momento il clero cattolico viene finanziato attraverso il meccanismo dell’8 per mille, e la nomina dei vescovi non ha più bisogno dell’approvazione del governo italiano. Altre clausole riguardano il matrimonio, le sentenze di nullità della Sacra Rota e l’ora di religione nelle scuole, che da obbligatoria diventa facoltativa.

Tornando ai nostri giorni, l’articolo che non viene tenuto in considerazione dal decreto Zan, e che per tanto violerebbe il Concordato, è l’art 2 citato dalla nota vaticana. Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (art 2 Concordato). Lo stato italiano si impegna affinché la Chiesa Cattolica possa avere piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale, nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica. Al comma 3 inoltre si evidenzia che ai cristiani e alle loro associazioni è garantita la piena libertà di riunione e di manifestazione di pensiero con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione.

Di Adele Di Trapani

Giornalista, collabora con “Radio Spazio Noi”, l’emittente radiofonica dell’Arcidiocesi di Palermo. Docente di Teologia Morale, fa parte anche dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI), sezione di Palermo.

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