Con il professor Nicola Incampo, esperto degli aspetti normativi e giuridici dell’Insegnante di Religione e autore del “Vademecum dell’insegnate di religione”, cerchiamo di offrire ulteriore chiarezza a seguito di una interlocuzione tra il sindacato FGU/Snadir e l’Ufficio IRC dell’Arcidiocesi di Palermo. L’intervista è di Luigi Perollo, direttore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni sociali – Ufficio Stampa dell’Arcidiocesi di Palermo.

L’espressione “docenti spostati” risulta imprecisa oltre che poco elegante. Come stanno realmente le cose?

In effetti è un’espressione molto brutta che presenta gli Insegnati di Religione come dei mobili. Gli IdR vengono “utilizzati” e le utilizzazioni avvengono come prevede la norma: le utilizzazioni, che valgono un anno scolastico, possono avvenire a domanda o d’ufficio. La norma prevede che la domanda di utilizzazione deve essere corredata da una certificazione di idoneità – non decreto di idoneità – per quella scuola. Questo significa che se alcune domande non avevano questo requisito non potevano essere prese in considerazione né dall’ufficio scuola diocesano e tantomeno dall’USR, quindi andavano cestinate. La norma prevede inoltre che le utilizzazioni possono essere confermate, ma solo d’intesa ed è opportuno chiarire che l’intesa si realizza solo quando l’Ordinario diocesano fissa le ore, sceglie la scuola e individua l’insegnante. Detto questo, mi sembra che l’Ufficio IRC dell’Arcidiocesi di Palermo abbia operato come prevede la norma.

Chiariamo un altro punto: non esistono cattedre di religione

Il termine “cattedre di religione” è improprio perché esistono raggruppamenti orari fino a 18 ore settimanali, 22+2 settimanali e 25 ore settimanali. Questo significa che tutti i docenti di religione di ruolo e non di ruolo sono utilizzati “su quella sede” e non sono “titolari di sede”. Possiamo infine affermare che le cattedre sono “invisibili” semplicemente perché non ci sono.

Cosa dice la Legge 104/92?

La legge 104/92 è un Istituto che si applica tra datore di lavoro e lavoratore, ma non tra Ordinario e docente. Ricordo che il docente di religione è un mandato della Chiesa.

C’è un aspetto che riguarda la discrezionalità

Esattamente: quanto alla discrezionalità è opportuno che tutti leggano quanto affermato dalla Corte Costituzionale sentenza numero 390 del 1999

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