Per non fare confusione tra Confessione e Indulgenze

L’indulgenza è la remissione della pena temporale per i peccati commessi (già perdonati per quanto riguarda la colpa). Attraverso il sacramento della Confessione viene, infatti, perdonata la colpa e il fedele – ritornando in uno stato di grazia – può riaccostarsi a ricevere l’Eucaristia. Tuttavia rimane un “residuo di peccato” chiamato pena che può essere cancellato attraverso l’indulgenza plenaria o parziale dispensata dalla Chiesa.

Purtroppo – affermava Paolo VI nella Costituzione apostolica Indulgentiarum doctrina – nell’uso delle indulgenze si infiltrarono talvolta degli abusi, e a causa di “illeciti profitti” veniva infamato il significato e l’importanza dell’indulgenza. Ma la chiesa, – prosegue il Pontefice – biasimando e correggendo tali abusi, “insegna e stabilisce che l’uso delle indulgenze deve essere conservato perché sommamente salutare al popolo cristiano e autorevolmente approvato da sacri concili, mentre condanna con anatema quanti asseriscono l’inutilità delle indulgenze e negano il potere esistente nella chiesa di concederle”.

La Chiesa concede l’indulgenza attingendo al cosiddetto “tesoro dei meriti di Cristo”, a beneficio spirituale dei fedeli vivi, battezzati e in grazia di Dio, e a suffragio per i defunti. Si tratta di beni spirituali della comunione dei santi “offerti – chiarisce il Catechismo della Chiesa Cattolica – perché tutta l’umanità sia liberata dal peccato e pervenga alla comunione con il Padre” (n. 1476).

PER OTTENERE L’INDULGENZA PLENARIA (per se stessi o per i defunti) occorrono le seguenti condizioni indicate nel manuale delle indulgenze:

19. – L’opera prescritta per lucrare l’indulgenza plenaria annessa ad una chiesa o ad un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi la preghiera del Signore e il simbolo della fede (cioè il Padre nostro e il Credo) […].

20. – § 1. Per ottenere l’indulgenza plenaria, oltre l’esclusione di qualsiasi affetto al peccato anche veniale, è necessario eseguire l’opera indulgenziata e adempiere le tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

[…]§ 3. Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni prima o dopo aver compiuto l’opera prescritta; tuttavia è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie l’opera.

§ 5. Si adempie pienamente la condizione della preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando secondo le sue intenzioni un Padre nostro e un’Ave Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli fedeli di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno.

Di Michelangelo Nasca

Direttore Responsabile, giornalista vaticanista, docente di Teologia Dogmatica. È presidente dell’emittente radiofonica dell’Arcidiocesi di Palermo, “Radio Spazio Noi”, e dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI), sezione di Palermo.

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